Sicurezza, tempestività e capillarità

La distribuzione healthcare comprende l’insieme delle attività che consentono a farmaci, dispositivi medici, integratori e altri prodotti della salute di arrivare in modo sicuro, tracciato e tempestivo dal produttore fino al paziente.

È un settore altamente regolamentato e strategico per il sistema sanitario nazionale, che unisce competenze logistiche, tecnologiche e normative per garantire la continuità delle cure e la sicurezza del paziente.


Sono sempre di più le imprese impegnate a tutto tondo nella distribuzione e nel trasporto di un’ampia gamma di prodotti healthcare, come i nostri Liphers.

LIPHE è al fianco delle aziende attive su più comparti, offrendo supporto regolatorio e operativo per affrontare con sicurezza i diversi apparati normativi che governano il settore.

la normativa

Per aiutare gli associati a fronteggiare i cambiamenti strutturali del settore, spinto verso la digitalizzazione e la sostenibilità della filiera, Liphe offre una serie di opportunità in convenzione.

Dispositivi medici

I nuovi Regolamenti europei sui dispositivi medici (UE) 2017/745 Medical Devices Regulation – MDR e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (UE) 2017/746 – In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation – IVDR allineano la normativa dell’UE ai progressi tecnici, all’evoluzione della scienza medica e ai progressi compiuti nel processo legislativo. Il nuovo quadro riunisce al suo interno tutti i diversi elementi di cui occorre tenere conto: è solido e trasparente, riconosciuto a livello internazionale, e migliora la sicurezza clinica garantendo agli operatori un accesso equo al mercato.

Il 13 settembre sono stati pubblicati in G.U. i decreti legislativi 137 e 138 del 5 agosto 2022, che hanno lo scopo di assicurare l’adeguamento, da parte di tutti i soggetti coinvolti (organismi notificati, operatori economici e operatori sanitari), alle disposizioni dettate dai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746.

D. Lgs. 137/2022 (250 download)
D. Lgs. n. 138/2022 (254 download)

Precedentemente, il D.lgs 25 gennaio 2010 n. 37, di recepimento della Direttiva 2007/47/CE, aveva apportato importanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 46 del 1997 sui dispositivi medici, al D.lgs. 507 del 1992 sugli impiantabili attivi e all’articolo 19 del D.lgs 332 del 2000 sui dispositivi medici diagnostici in vitro. Queste sono le principali norme che tuttora regolano il settore dei dispositivi medici.

 D.Lgs.14 dicembre 1992 n.507  
D.Lgs. 7 novembre 2000, n.332

Medicinali Stupefacenti

I medicinali ad azione stupefacente o psicotropa sono caratterizzati dagli effetti che producono sul sistema nervoso, pertanto, i processi di produzione, distribuzione e dispensazione per ridurre i rischi, seguono delle rigide prescrizioni contenute nel “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

Le sostanze più note sono la morfina e gli oppiacei, potenti analgesici utilizzati nel trattamento degli stati dolorosi, le benzodiazepine ad attività ansiolitica ed ipnotica, i barbiturici utilizzati nel campo dell’anestesia e come anticonvulsivanti. Uno degli impieghi più importanti delle sostanze ad azione stupefacente è nella terapia del dolore, la cui disciplina è stata semplificata con le leggi n. 8 febbraio 2001 n. 12 e 15 marzo 2010, n. 38.

Seppur il testo normativo risulti datato, molte novità si sono avvicendate nella normativa sulla gestione delle sostanze stupefacenti e/o ad azione psicotropa che, pur non modificando sostanzialmente le precedenti regole, hanno introdotto nuove procedure e semplificazioni, prima fra tutte il processo di informatizzazione nella trasmissione dei dati.


Decreto legge 36-2014

cosmetici

Proprio come i medicinali a uso umano o veterinario, gli alimenti e i dispositivi medici, anche la distribuzione dei cosmetici deve adempiere a una serie di standard qualitativi e di controlli, previsti dalla principale disposizione che regola il settore: il Regolamento CE n.1223-2009.
Pubblicato il 22 dicembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è entrato in vigore l’11 luglio 2013 sostituendo la Direttiva (76/768/CEE) e armonizzando le 27 legislazioni in merito degli Stati membri.

Nel definire il prodotto cosmetico il Regolamento opera una netta distinzione tra il settore dei cosmetici e quello dei medicinali:

“qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.

Alimenti

I prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di sostanze nutritive, proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la normale alimentazione sono commercializzati in numero sempre più crescente nel mercato europeo e nazionale. Questi prodotti originariamente erano assoggettati a disposizioni nazionali eterogenee, che avrebbero potuto ostarne la libera circolazione ed instaurare condizioni di concorrenza ineguali, con dirette ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno.

Risale al regolamento del 2002 la volontà dell’Unione di dare uniformità normativa sovranazionale che disciplina la sicurezza e più in generale tutti gli aspetti correlati ai prodotti classificati come alimenti. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso il Regolamento 178/2002/CE, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e la Direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.

Direttiva 2002/46/CE (282 download)

Nel corso dello stesso anno, il 2002, vengono pubblicate anche le Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002, volte a favorire l’attuazione del Regolamento (CE) n.178 del 2002.

Per quanto concerne i controlli in materia di sicurezza alimentare, un importante cambiamento si è avuto nel 2007 con il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007 n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”. Il decreto ha abrogato gran parte delle normative nazionali emanate sulla base delle precedenti direttive comunitarie, in favore delle norme contenute nel cosiddetto “Pacchetto Igiene”, che comprendeva anche la Direttiva 2004/41/CE.

All’art. 2 il decreto indica le autorità competenti per i controlli in materia di sicurezza alimentare:

Ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all’art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell’ambito delle rispettive competenze.